Non di rado, nei processi di Separazione e Divorzio in caso di presenza di figli minori, l’odio tra i coniugi raggiunge livelli che solo l’immaginazione riesce a concepire e spesso la volontà di far male all’altro porta a utilizzare tutti i mezzi per soddisfare i propri bisogni di vendetta: anche i figli, purtroppo, possono rappresentare uno strumento da utilizzare contro l’ex-partner. La separazione con figli potrebbe risultare un momento della vita di una famiglia – ovvero ex-famiglia – che non tiene nella dovuta considerazione i danni psicologici che potrebbero affliggere i figli.
Un po’ di numeri.
Secondo il rapporto ISTAT su “Matrimoni, separazioni e divorzi”, […] per l’instabilità coniugale, i dati del 2015 risentono degli effetti delle recenti variazioni normative. In particolare l’introduzione del “divorzio breve” fa registrare un consistente aumento del numero di divorzi, che ammontano a 82.469 (+57% sul 2014). Più contenuto è l’aumento delle separazioni, pari a 91.706 (+2,7% rispetto al 2014). […] La propensione a separarsi è più bassa e stabile nel tempo nei matrimoni celebrati con il rito religioso. A distanza di 10 anni dalle nozze, i matrimoni sopravviventi sono, rispettivamente, 911 e 914 su 1.000 per le coorti di matrimonio del 1995 e del 2005. I matrimoni civili sopravviventi scendono a 861 per la coorte del 1995 e a 841 per quella del 2005.
I dati appena presentati riassumono una tendenza che illustra che il numero (nonché il problema) delle separazioni è in costante crescita e deve richiamare l’attenzione di esperti e professionisti per capirne e studiarne origini, motivazioni ma soprattutto nella ricerca di modalità e strumenti per rendere meno traumatico un fallimento di un rapporto sentimentale. Soprattutto quando siamo in presenza di figli minori.
L’Alienazione Genitoriale: una Sindrome indotta
Richard Gardner, Psichiatra forense statunitense, durante le sue consulenze e perizie nei casi in cui veniva chiamato dal Giudice per verificare le condizioni psicologiche o la migliore prassi da intraprendere in casi di Separazione in presenza di figli minori, riscontrò delle similitudini comportamentali comuni in più casi. Aveva notato che a volte le dichiarazioni di un genitore e quelle dei figli coincidevano nei modi, nei toni e spesso nell’uso di certi vocaboli.
Incuriosito, approfondì le ricerche e verificò che i figli presentavano delle caratteristiche comportamentali e psicologiche che potevano essere riassunte in questi punti:
- una forte campagna di denigrazione da parte del bambino nei confronti di un solo genitore;
- spiegazioni e motivazioni deboli, superficiali e assurde per giustificare tale biasimo;
- mancanza di ambivalenza, ovvero il genitore bersaglio veniva visto dal piccolo come unicamente e completamente “cattivo”;
- l’atteggiamento del “pensatore indipendente”, ovvero la determinazione del bambino nel dichiarare che le sue affermazioni erano frutto della sua mente e prese in assoluta indipendenza;
- appoggio automatico al genitore “amato” (quindi all’alienante) nel conflitto genitoriale, sempre e in qualsiasi circostanza;
- assenza di senso di colpa per la crudeltà e/o l’insensibilità verso il genitore alienato;
- la presenza di scenari presi “in prestito” (esempi che raramente possono essere considerati frutto della effettiva esperienza del figlio);
- estensione dell’ostilità alla famiglia allargata ed agli amici del genitore alienato.
Questi punti rappresentano i sintomi che se presenti nel figlio, possono far pensare che siamo in presenza di un processo di “lavaggio del cervello” del piccolo ad opera di un genitore nei confronti dell’altro. Gardner definì questo disturbo Sindrome di Alienazione Genitoriale (in inglese PAS, Parental Alienation Syndrome) che la definì come:
“Un disturbo che insorge quasi esclusivamente nel contesto delle controversie per la custodia dei figli. In questo disturbo, un genitore (alienatore) attiva un programma di denigrazione contro l’altro genitore (genitore alienato). Tuttavia, questa non è una semplice questione di “lavaggio del cervello” o “programmazione”, poiché il bambino fornisce il suo personale contributo alla campagna di denigrazione. È proprio questa combinazione di fattori che legittima una diagnosi di PAS. In presenza di reali abusi o trascuratezza, la diagnosi di PAS non è applicabile.”
Purtroppo non ci sono dati empirici che suffraghino questa condizione, ma data la delicatezza e l’importanza dell’argomento la PAS è stata ed è tutt’oggi ancora di più oggetto di numerosi articoli e studi indipendenti al riguardo (per l’Italia si veda il sito Alienazione Genitoriale). Si parla di “sindrome” quando siamo di fronte a una serie di sintomi che insieme caratterizzano una particolare e unica patologia: poiché in questo caso i sintomi non sono specifici del diagnosticato (del bambino), ovvero non sono causati da una sua propria particolare situazione psico-fisica bensì sono “indotti” da un genitore alienante, si dovrebbe parlare più semplicemente di Alienazione Parentale tout-curt, escludendo dunque qualsiasi patologia psicologica.
Nel nostro Paese abbiamo diverse sentenze che hanno riconosciuto un genitore colpevole di indurre il figlio alla PAS, ma troppo spesso i comportamenti alienanti di un genitore sono talmente subdoli che non sempre i Giudici hanno la possibilità di verificarne e valutarne la consistenza.
Le difficoltà nel riconoscere una PAS
Innanzitutto dobbiamo chiarire cosa non è la PAS (Colliva, 2005):
- la PAS non è l’alienazione genitoriale prodotta da una “realtà reale” di mancanze, trascuratezze o violenze del genitore alienato;
- la PAS non è una patologia del genitore alienante, ma una patologia instillata nel bambino;
- la PAS non è sinonimo di accuse per violenze o abusi rivolte ad un genitore.
Quando un genitore, in fase di separazione con il coniuge, cerca di convincere il figlio che l’altro genitore è “cattivo” tanto da non essere più meritevole di essere amato perché non ama – a prescindere dalla presenza di un tentativo di alienazione – è già suscettibile di reato in quanto contrario ai criteri dei già citati articoli del c.c. che impongono la collaborazione tra genitori nei casi di separazione.
Infatti il Giudice che ascolta dichiarazioni denigratorie e negative di un genitore, se non comprovate dai fatti, può tenere conto di queste nelle sue disposizioni.
Inoltre sono molte le difficoltà che uno Psicologo può incontrare nella diagnosi di Sindrome di Alienazione Genitoriale, anche in presenza di tutti i sintomi sopra descritti:
- è possibile che le accuse del genitore alienante siano reali;
- è possibile che il bambino si sia costruito in autonomia queste accuse, anche in ragione della convivenza con i conflitti tra i genitori che lo faciliterebbe nella costruzione di una realtà distorta a causa dai labili e immaturi concetti di moralità e eticità acquisiti che lo portano a dover per forza “prendere una posizione”;
- il genitore alienato/bersaglio si autoesclude dalla genitorialità;
- non esistono in pratica strumenti standardizzati e riconosciuti dalla comunità scientifica che comprovino la presenza di un processo di alienazione.
Le conseguenze a lungo termine sul bambino
Se tra le conseguenze a breve termine a carico del bambino possono essere ragionevolmente annoverate quelle relative a uno sviluppo carente di una figura genitoriale, uno studio longitudinale condotto su adulti che da bambini sono stati vittima – in seguito riconosciuta – di PAS, ha messo in luce possibili e probabili conseguenze che si potrebbero manifestare sotto forma di disturbi psicologici anche importanti (Baker, 2005). Tra questi troviamo:
Bassa autostima. L’immagine di sé negativa vissuta nel presente dagli adulti partecipanti allo studio sembrava derivare da almeno tre fonti: l’interiorizzazione dell’odio verso il genitore bersaglio; il risultato dell’opera di “programmazione” del genitore alienante che sentenziava che il genitore alienato non lo amava e non lo desiderava; evidente conseguenza della colpevolezza che stanno vivendo per aver tradito il genitore bersaglio.
Depressione. I partecipanti alla ricerca supponevano che la propria depressione si era instaurata dal momento in cui percepivano (in modo indotto dal genitore alienante) di non essere amati dal genitore alienato e dalla successiva separazione dallo stesso, questioni entrambe che Bowbly (1980) – psicoanalista britannico che ha elaborato la teoria dell’attaccamento madre-figlio e ha studiato i legami affettivi all’interno della famiglia – riferiva fossero due importanti fattori di rischio per la comparsa di episodi depressivi.
Problemi di alcol e droga. Circa un terzo dei partecipanti allo studio dichiarava di aver avuto seri problemi con alcol e/o droghe in alcuni momenti della propria vita: alcuni riconobbero di essere stati indotti all’uso di sostanze come fuga dai sentimenti di paura e perdita che provarono da bambino.
Mancanza di fiducia. Circa la metà degli intervistati denunciava la propria difficoltà in credere in sé stessi e negli altri: donne alienate dai propri padri riferivano di non fidarsi più degli uomini e credevano che non sarebbero state meritevoli dell’amore di un uomo. In psicoanalisi questa modalità di ripetere il passato viene chiamata “coazione a ripetere” (Freud, 1920), mentre altri la chiamano “profezia che si auto-avvera” (Merton, 1968).
Divorzio. Due terzi dei partecipanti dichiararono di aver divorziato almeno una volta (il che rappresenta un tasso più elevato rispetto alla media statunitense dell’epoca) e le cause del fallimento risiedevano nella mancanza di fiducia nel partner e nell’incapacità di avere rapporti intimi, cause concorrenti anche per l’abuso di sostanze e per la depressione.
Conclusioni
L’art.30 della Costituzione Italiana recita:
“E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio […]”
che è un esplicito riferimento al fatto che ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l’allontanamento di un genitore dal proprio figlio, anche nei casi di separazione, al figlio deve essere garantita la possibilità di mantenere inalterati i rapporti con entrambi i genitori. Su questo concetto si basa il principio di “bi-genitorialità” secondo il quale
un bambino ha sempre e comunque una legittima aspirazione, ovvero una sorta di diritto naturale, a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso questi siano separati o divorziati (l’impegno di genitore infatti non è nei confronti dell’altro genitore ma nei confronti dei figli).
Per questo motivo il Giudice deve tendere a promuovere primariamente la scelta dell’affido condiviso e, ove possibile, la possibilità di far convivere il figlio con tempi uguali sia con il padre che con la madre (in tal senso sono allo studio soluzioni che permettano la doppia residenza del bambino: DDL d’iniziativa del senatore Peterlini del 29 aprile 2008 – http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00302037.pdf).
L’attenzione sulla quale ci siamo basati nella stesura di questo articolo deve essere un rimarchevole rimando alla sensibilizzazione nei confronti di coloro che si trovano nella spiacevole situazione di “coniugi con figli in fase di separazione”, ma rivolta anche ai professionisti del benessere e agli avvocati: è importante dare ai bambini che si trovano in questa situazione la possibilità di non subire i traumi che una separazione intrisa di odio, come abbiamo visto, può portare.
Un’attenzione che non si deve limitare alla scelta di “cosa è meglio” per i figli (che a ben vedere potrebbe portare a decisioni “soggettive”) ma soprattutto permettere ai figli di continuare ad avere sani rapporti con entrambi i genitori, in ossequio al principio di “bi-genitorialità”. Se finisce il rapporto tra due genitori, di fatto e legalmente non esiste più la “coppia coniugale” che ha generato i figli: deve invece continuare ad esistere la “coppia genitoriale” nel senso che
vanno messi da parte i conflitti che hanno portato al fallimento coniugale per far posto a una condivisione genitoriale per il benessere dei figli.
Lo spettro della Sindrome da Alienazione Genitoriale potrebbe essere uno spiacevole inconveniente che si pone come ostacolo al benessere e alla crescita dei figli. Una attenta e cosciente sensibilizzazione a questa sindrome però, porterebbe – se non a eliminare del tutto – almeno a limitare l’ignobile uso dei figli come strumento di guerra contro l’”odiato partner” nei processi di separazione.
Riferimenti legislativi
In Italia la separazione può essere consensuale o giudiziale: nel primo caso i coniugi si presentano dal Giudice che non fa altro che ratificare la separazione senza intervenire sugli accordi già presi tra le parti; in caso invece di disaccordo è il Giudice che decide quali saranno i nuovi rapporti (patrimoniali, con i figli, ecc.) della separazione (detta appunto giudiziale).
In caso di presenza di figli minori il Giudice, secondo quanto recitano gli artt. 155 e segg. del c.c., dovrà preferire l’affidamento condiviso, ovvero entrambi i genitori continueranno a mantenere l’esercizio diretto della potestà genitoriale che potranno condurre in modo congiunto (in accordo) o disgiunto (senza l’accordo dell’altro genitore), quest’ultima modalità solo per le decisioni di ordinaria amministrazione (ma qui la legge non è chiara perché non propone esemplificazioni), quali ad esempio la scelta dello sport da praticare, la destinazione della gita della domenica, la scelta dei vestiti per Carnevale… Solo per le questioni importanti (istruzione, salute, ecc.) dovrà esserci un accordo tra gli ex-coniugi. Infine nella marginalità dei casi, e a fronte di comprovate motivazioni, il Giudice può imporre l’affido esclusivo a uno solo dei genitori: ma solo in caso di non interdizione dell’altro, anche le decisioni più importanti dovranno essere prese in perfetta armonia.
L’art.155 del c.c. riporta infatti che: “Anche dopo la separazione personale dei genitori, il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi ed ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la sentenza di separazione personale dei coniugi dispone […] che i figli restino affidati a entrambi i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa quale risulta dal citato primo comma.”
Proseguendo con l’art. 155-bis: “La potestà è esercitata da entrambi i genitori, cui competono anche la cura e l’educazione dei figli. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente, attribuendo a ciascuno sfere di competenza distinte, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità, del grado di collaborazione ipotizzabile tra di essi, delle abitudini consolidate nel periodo di convivenza, nonché delle indicazioni che i figli abbiano fornito.”
Infine l’art. 155-quinquies sancisce che: “Quale che sia il regime di affidamento stabilito, è dovere dei genitori concordare le iniziative riguardanti la salute, le scelte educative e ogni altra questione destinata a incidere in maniera significativa e durevole sulla vita dei figli o per la quale i figli stessi intendano utilizzare il contributo di entrambi i genitori. […]”
Nella volontà del legislatore, queste regole sono atte a tutelare la prole e garantirle l’effettiva bi-genitorialità. Purtroppo nella pratica, accade che l’odio tra gli ex-coniugi è talmente elevato che la diffidenza reciproca, la sfiducia nelle capacità genitoriali dell’altro, inducano le parti a produrre accuse con l’intenzione espressa di difendere gli interessi dei figli, ma che a volte sono solo un’arma per attaccare l’adulto.
Riferimenti bibliografici
- Baker A.J.L., 2005, “The Long-Term Effects of Parental Alienation on Adult Children: A Qualitative Research Study”, in The American Journal of Famuly Therapy, 33:289-302.
- Bowlby, J. (1980). Loss. New York: Basic Books.
- Colliva, L. (2005). Gli aspetti patologici nella separazione conflittuale. www.aipg.com
- Freud, S. (1920). Beyond the pleasure principle. The Standard Edition of the complete psychological works of Sigmund Freud, Volume 19, 3–64. London: Hogarth Press.
- Gardner, R. A. (1985). Recent trends in divorce and custody litigation. The Academy Forum, 29(2)3-7. New York: The American Academy of Psychoanalysis
- ISTAT, (2016), Anno 2015 – Matrimoni, separazioni e divorzi in Italia.
- Merton, R. K. (1968). Social theory and social structure. New York: Free Press.